Due cuori e una capanna

L'art 144 c.c. così recita: “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi

e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.

I principi sanciti dalla Costituzione Italiana di uguaglianza morale e giuridica

dei coniugi si riflettono anche nella regolamentazione e nello svolgimento concreto della vita familiare.

L’accordo nel governo della famiglia va inteso come necessità di considerare

gli interessi e i bisogni di tutti i componenti della stessa al fine di contemperarli

e di realizzare il loro soddisfacimento.

In particolare, devono essere concordate le decisioni che incidono sulla convivenza, sul tipo e sul tenore di vita, nonché sul luogo di residenza comune.

La scelta di quest’ultima è rimessa all’accordo dei coniugi e deve salvaguardare le esigenze di entrambi, specialmente quelle che concorrono alla serenità della famiglia (Cass. 3.10.2008 n. 24574).

L’evoluzione del diritto di famiglia ha fatto emergere la tendenza a riconoscere alla volontà  e  all’accordo tra i coniugi la principale fonte regolatrice della loro vita rispetto a quanto stabilito dalla legge. L’unico elemento invalicabile è rappresentato dal nucleo essenziale dei diritti e doveri scaturenti dal matrimonio.

È opportuno precisare che vanno necessariamente concordate le scelte di fondo, mentre non necessitano di accordo preventivo le decisioni che non determinano conseguenze rilevanti e che non inficiano il rapporto di coppia.

Sebbene il principio d’intesa sia stato previsto per le questioni essenziali, l’analisi della realtà sociale mostra come anche altre scelte, non essenziali,

ma comunque rilevanti per la vita familiare, siano di fatto sottoposte alla regola dell’accordo (acquisto di mobili, periodi feriali …).

Occorrerà valutare caso per caso, ma è evidente che alcune decisioni possono essere prese anche senza il consenso del coniuge (coltivare un hobby, coltivare le proprie amicizie, andare frequentemente dal parrucchiere).

Potrebbe però accadere che i suddetti comportamenti avvengano secondo modalità che incidono negativamente sul menage familiare (si pensi all’acquisto

di opere d’arte).

L’accordo può riguardare anche i rapporti sessuali (modalità e frequenza) e le intese raggiunte in materia sono incoercibili. Si ritiene che con detti accordi sia altresì possibile derogare all’obbligo di esclusiva sessuale. I coniugi possono convenire sul modo in cui intendono vivere la fedeltà in base alla loro sensibilità, cultura ed individualità.

In tale accordo sono pure contemplati aspetti di carattere economico relativi, cioè, al dovere di contribuzione.

La regola dell’intesa deve essere coordinata al principio della libertà

della persona che non può subire alcuna limitazione se non nel rispetto dei doveri coniugali e nel soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il matrimonio, tra l’altro, non deve sopprimere le libertà fondamentali in campo morale, religioso e politico.

Il comma II riconosce a ciascun coniuge un “potere disgiunto” nell’attuare l’indirizzo concordato. Si concede, in tal modo, sia all’uno che all’altro un margine di discrezionalità e, soprattutto, la possibilità di effettuare scelte autonome

e concrete, purché nell’ambito di quanto stabilito.

Nei rapporti con i terzi è legittima la pretesa di questi ultimi nei confronti di un coniuge per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’altro in base

a decisioni familiari prestabilite. A tal proposito, è fiorito un ampio dibattito in dottrina rispetto alla responsabilità solidale di entrambi ed alla natura del potere rappresentativo di ciascuno