
Congedo parentale, tema dibattuto lo scorso gennaio a Napoli durante gli incontri del Forum della Famiglia promossi dall'Osservatorio Familiare Italiano, incassa consensi, di recente, anche dal ministro del Lavoro Elsa Fornero sulla distribuzione del congedo parentale tra entrambi i genitori e arriva forte e chiaro alle donne manager (e non) riunite al Forum nazionale di Valore D, l’associazione tra grandi imprese (circa 60 tra Enel, Telecom, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Vodafone e tante altre) che sostiene la leadership femminile in azienda.
Si pensa dunque al congedo obbligatorio per i padri, dato che quello facoltativo esiste ma non è tanto usato in Italia, mentre è fortemente applicato in Svezia, dove il 73% dei padri utilizza i dieci giorni di congedo, e in Norvegia, dove il congedo arriva fino a quattro settimane.
E’ un tema molto complesso quello del congedo parentale già ampiamente trattato da personalità di spicco del mondo della psicologia e della giurisprudenza nel corso degli appuntamenti del Forum della Famiglia, ospitato dal 14 al 22 gennaio dalla manifestazione tuttoSposi e patrocinato dall’O.F.I., Osservatorio Familiare Italiano, presieduto dalla giovane Martina Ferrara.
La legalità del matrimonio, i corsi prematrimoniali a sfondo giuridico e il nuovo concetto di famiglia nel 2012 si sono dimostrati argomenti di grande interesse e di forte impatto mediatico, vista la massiccia affluenza di giovani agli incontri del Forum della Famiglia.
Sempre più frequentemente infatti le giovani coppie prima di convolare a nozze focalizzano la loro attenzione sui reali obblighi e doveri della vita coniugale. E’ proprio da questa esigenza che nasce l’Osservatorio Familiare Italiano, ideato da un gruppo di giovani, studenti universitari e cittadini, che non vogliono capire le cose da fare per il matrimonio, ma cosa fare del matrimonio, grazie all’attenta analisi del concetto di legalità legato alla vita di coppia. L’attenzione sul congedo parentale è d’obbligo visto che recenti indagini hanno dimostrato che le donne lavorano in casa il doppio degli uomini, 40 minuti in più al giorno nel caso delle manager, rendendo così molto squilibrati i compiti familiari.La nuova proposta messa a punto dall’Unione Europea punta principalmente all’introduzione di due settimane di congedo obbligatorio per i padri con stipendio pieno e venti settimane per le madri. Ma l’iniziativa per ora è ancora al vaglio degli Stati membri.

Il ruolo dell’uomo è cambiato e con esso si è trasformato il rapporto con i figli.
Non solo capofamiglia, manager, avulso dal contesto familiare, ma sempre più spesso papà a tempo pieno. La conferma viene dall’ultima ricerca dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol), che registra in Italia oltre 30.000 “padri casalinghi” ufficialmente registrati alle associazioni di pertinenza.
Anche Assofamiglia conferma: c’è un grosso cambiamento culturale in atto, una nuova cultura della paternità. Insomma cosa sta accadendo? I papà riscoprono l’importanza e il piacere di essere genitori, di occuparsi dei figli, già dalla nascita.
Se infatti un tempo il ruolo di allevare un bebè era appannaggio femminile, ora i tempi, la parità dei sessi e le donne sempre più impegnate lavorativamente hanno catapultato i papà al centro dell’arena: pannolini, pappine, accompagnamenti a scuola e in palestra sono ormai diventate attività ricorrenti nelle agende degli uomini che partecipano anche volentieri all’organizzazione della vita familiare.
Il fenomeno è molto più evidente nelle coppie giovani dove è molto sentita la nuova cultura di paternità: la cura dei figli è dunque ormai estesa anche a molti padri, che sempre più ne vogliono condividere la fatica ma anche le emozioni e le soddisfazioni. Ecco allora padri che sanno cavarsela tra biberon e pannolini ma anche padri che vanno ai colloqui con gli insegnanti, seguono i figli nei compiti, curano la loro alimentazione, li accompagnano a fare compere o alla partita… I tempi insomma cambiano e anche i ruoli di genitori.
Se parliamo con uomini che hanno vissuto la paternità almeno venti, trenta anni fa, ascolteremo testimonianze di persone che non hanno mai cambiato un pannolino, che non hanno idea di cosa voglia dire scaldare un biberon o dare una pappina. Infatti, fino a qualche anno fa, la figura dell’uomo era rilegata ai margini della famiglia e delle attività che ruotavano intorno alla vita di un bimbo: il papà rientrava tardi la sera dal lavoro e, nel tempo libero, era probabilmente impegnato in raduni “tra maschi” o lavori extra per far quadrare i conti e le spese a fine mese.
La mamma, pertanto, era l’unica e sola responsabile della casa e della famiglia. Oggi la donna ha un suo impegno nella società e nel lavoro; ha una sua identità professionale che la colloca allo stesso livello dell’uomo in tutto e per tutto.
Gli stipendi in casa (almeno nell’80% dei casi) sono due e si è quindi in due ad organizzarsi per le faccende domestiche e per la quotidianità dei figli. Se il papà porta a scuola i bimbi la mattina, sarà poi la mamma ad andarli a prendere, magari nella pausa pranzo, per poi portarli a fare l’attività sportiva dove il padre li prenderà, a fine giornata, per riportarli a casa dove tutto il nucleo si riunirà. che si riflette all’interno della coppia. La realizzazione di una più equilibrata distribuzione delle responsabilità familiari all’interno della coppia è un’importante frontiera per l’armonizzazione del rapporto tra la professione e la vita familiare di uomini e donne. La direttiva europea sui congedi, le leggi statali e regionali vanno nella direzione di rendere più facile la partecipazione al lavoro di chi ha figli piccoli, assicurando nel contempo continuità e qualità di cura ai bambini e armonia di coppia.

Nella famiglia il rapporto di parità tra i coniugi è un discorso delicato, in quanto investe i legami affettivi tra gli stessi.
Con la riforma del diritto di famiglia, avvenuta nel ’75, la condizione della donna è radicalmente cambiata: è stata abolita la figura del capo famiglia, che rimane solo ai fini anagrafici, e la donna e l’uomo hanno pari diritti e doveri, ma la famiglia resta uno dei luoghi in cui è più difficile far valere i propri diritti.
Si è percorsa molta strada verso la parità tra i coniugi: la residenza è scelta di comune accordo tra gli sposi, entrambi i genitori esercitano la potestà sui figli, entrambi devono provvedere al mantenimento della famiglia. Ma tanto non basta; esistono ancora vistose discriminazioni di cui due sono sicuramente emblematiche: il cognome materno e il lavoro casalingo.
Abbiamo una sentenza abbastanza recente della Corte Costituzionale del 2006, che, pur definendo l’attuale sistema di attribuzione del cognome retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tormentata potestà maritale, ha rigettato la possibilità di attribuire il solo cognome materno al figlio, benché, nel caso specifico la richiesta fosse stata formulata da entrambi i coniugi. Quanto al lavoro casalingo, un’interessantissima sentenza del 30 settembre 2010 della Corte di Cassazione non ha riconosciuto un valore specifico al lavoro casalingo svolto da una moglie ai fini della ripetizione della metà del controvalore in danaro di un immobile costruito sul suolo del marito in regime di comunione dei beni.
È evidente che le riforme non sono sufficienti, in quanto i magistrati, al di là delle ovvie considerazioni sulla vetustà di certi istituti, non possono andare oltre il dettato normativo. Sono necessarie nuove leggi, che, rimuovendo ostacoli obsoleti, determinino una parità sostanziale e non solo formale.

Per quanto riguarda gli aspetti fisiologici dei rapporti genitori – figli vanno considerate le seguenti norme: l’art. 30 della Costituzione, l’articolo 147 e l’articolo 148 del Codice civile. Iniziamo dal primo.
L’articolo 30 comma I della Costituzione recita: “è dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”. Detto articolo riveste un’importanza fondamentale nella disciplina del rapporto genitori figli. Impone il dovere, ma riconosce anche il diritto del sostentamento economico, dell’istruzione e dell’indirizzo educativo della prole.
Tale responsabilità viene attribuita al genitore per il mero fatto della procreazione. Occorre trasmettere al minore, con l’educazione e l’istruzione, i valori necessari per fargli progressivamente acquistare capacità e posizioni proprie di ogni membro della collettività. È indispensabile provvedere finanziariamente al soddisfacimento dei bisogni del minore ed alle sue esigenze di crescita.
Il suddetto articolo contempla il “dovere e diritto” di ciascun genitore che assume così una posizione del tutto paritaria nei confronti dei figli. Il diritto di educare non può essere limitato nei suoi contenuti, ad eccezione di un limite invalicabile: il rispetto della personalità del minore e dei suoi diritti fondamentali. Al dovere del genitore corrisponde il diritto del figlio ad essere educato e, cioè, ad uno sviluppo compiuto ed armonico della sua personalità in un ambiente idoneo.
Ai sensi dell’ art. 147 c.c.: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Assai significativa per l’esatta individuazione del rapporto in esame, appare la norma sopra citata. Tale disposizione si richiama espressamente ai principi costituzionali. Si tratta, per i genitori, di un compito estremamente complesso ed articolato che va ben oltre la sola prestazione di cure. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il limite del dovere – potere genitoriale è stato ravvisato nell’esigenza di tenere conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli, ovvero delle singole “personalità”. Si rileva che all’obbligo dei genitori corrisponde un preciso diritto del minore all’“educazione” negando così la possibilità ai primi di affidare il figlio a terzi, anche se questi ultimi fossero in grado di assisterlo convenientemente determinando una più incisiva tutela del fanciullo. L’inosservanza degli obblighi anzidetti può dare luogo a conseguenze notevoli quali la limitazione della potestà o la sua decadenza e, in casi ancor più gravi, (ove si dia luogo ad una totale mancanza di assistenza materiale e morale) a dichiarazione di adottabilità e pronuncia di adozione, con il conseguente scioglimento di ogni legame tra i genitori di origine ed il minore che viene inserito in una nuova famiglia.
Dalla carenza dell’opera educativa dei genitori deriva il fondamento della loro responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli (cfr. Cass. N.9556/2009).
L’art. 148 c.c. indica le modalità di prestazione e la ripartizione degli oneri tra i genitori per l’adempimento dei doveri di cui all’art. 147 c.c. In particolare, il dovere di mantenimento implica la somministrazione dei mezzi sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita del figlio, in conformità alle condizioni patrimoniali della famiglia, da valutare sia in relazione alle sostanze, sia in relazione alla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge. Il contenuto di detto obbligo non è limitato al soddisfacimento dei bisogni elementari di vita, ma comprende ogni altra spesa necessaria per sviluppare ed arricchire la personalità dei figli.
L’assegno è proporzionato ai redditi e alle sostanze dell’obbligato. In merito al concetto di “sostanze” si evidenzia che la giurisprudenza ritiene che esse comprendano tutte le risorse economiche dell’obbligato. I coniugi devono provvedere congiuntamente a tutte le spese di mantenimento; pertanto, se uno dei due non è in grado di contribuirvi, anche solo parzialmente, l’obbligo si trasmette all’altro. L’obbligo del mantenimento non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma dura finchè non si sia completato il processo formativo che gli consente l’autosufficienza economica, salvo il rifiuto ingiustificato del figliolo stesso di lavorare ( cfr. sul punto Cass. 24.09.2008 n.24018; Cass. 20.05.2006 n.11891). Qualora i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per adempiervi, viene individuata negli altri ascendenti, legittimi o naturali, i soggetti tenuti a fornire ai genitori stessi quanto necessario per assolvere i loro doveri verso i figli.
In caso di inadempimento il comma II prevede la possibilità di richiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell’obbligato sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporti le spese. •

Lo sapevate che alla gioia di un matrimonio si affianca quasi sempre anche la paura di un divorzio? Il 70% delle persone teme infatti di veder infranti i propri sogni in una separazione più o meno a breve termine.
Contro i divorzi e a favore di una maggiore consapevolezza della vita coniugale, in Francia nasce il kit per gli sposi. Una vera e propria guida in cui sono sottolineati i diritti e i doveri degli sposi, anche da un punto di vista legislativo, perché troppo spesso i giovani si avvicinano al grande passo con superficialità.
In effetti non si deve andare così lontano per cercare di conoscere e valorizzare gli obblighi e i doveri della vita di coppia, perché questo è proprio l’intento tutto italiano del Forum della Famiglia, promosso dall’O.F.I., Osservatorio Familiare Italiano, presieduto dalla giovane Martina Ferrara. Molti i temi approfonditi durante gli incontri del Forum della Famiglia, come il nuovo modo di essere genitori e la grande novità dei corsi prematrimoniali a sfondo giuridico. Con lo studio e l’approfondimento degli articoli del codice civile che riguardano il matrimonio, i giovani arriverebbero all’altare con maggiori responsabilità e ben consapevoli dei propri doveri.
Molte norme sono tuttora sconosciute ai coniugi sia in Italia che all’estero, pensate che in Francia c’è il dovere di essere solidali con i suoceri: molti ignorano del tutto questo articolo, altri invece fanno finta di non saperne nulla…chissà perché!

L'art 144 c.c. così recita: “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
I principi sanciti dalla Costituzione Italiana di uguaglianza morale e giuridica
dei coniugi si riflettono anche nella regolamentazione e nello svolgimento concreto della vita familiare.
L’accordo nel governo della famiglia va inteso come necessità di considerare
gli interessi e i bisogni di tutti i componenti della stessa al fine di contemperarli
e di realizzare il loro soddisfacimento.
In particolare, devono essere concordate le decisioni che incidono sulla convivenza, sul tipo e sul tenore di vita, nonché sul luogo di residenza comune.
La scelta di quest’ultima è rimessa all’accordo dei coniugi e deve salvaguardare le esigenze di entrambi, specialmente quelle che concorrono alla serenità della famiglia (Cass. 3.10.2008 n. 24574).
L’evoluzione del diritto di famiglia ha fatto emergere la tendenza a riconoscere alla volontà e all’accordo tra i coniugi la principale fonte regolatrice della loro vita rispetto a quanto stabilito dalla legge. L’unico elemento invalicabile è rappresentato dal nucleo essenziale dei diritti e doveri scaturenti dal matrimonio.
È opportuno precisare che vanno necessariamente concordate le scelte di fondo, mentre non necessitano di accordo preventivo le decisioni che non determinano conseguenze rilevanti e che non inficiano il rapporto di coppia.
Sebbene il principio d’intesa sia stato previsto per le questioni essenziali, l’analisi della realtà sociale mostra come anche altre scelte, non essenziali,
ma comunque rilevanti per la vita familiare, siano di fatto sottoposte alla regola dell’accordo (acquisto di mobili, periodi feriali …).
Occorrerà valutare caso per caso, ma è evidente che alcune decisioni possono essere prese anche senza il consenso del coniuge (coltivare un hobby, coltivare le proprie amicizie, andare frequentemente dal parrucchiere).
Potrebbe però accadere che i suddetti comportamenti avvengano secondo modalità che incidono negativamente sul menage familiare (si pensi all’acquisto
di opere d’arte).
L’accordo può riguardare anche i rapporti sessuali (modalità e frequenza) e le intese raggiunte in materia sono incoercibili. Si ritiene che con detti accordi sia altresì possibile derogare all’obbligo di esclusiva sessuale. I coniugi possono convenire sul modo in cui intendono vivere la fedeltà in base alla loro sensibilità, cultura ed individualità.
In tale accordo sono pure contemplati aspetti di carattere economico relativi, cioè, al dovere di contribuzione.
La regola dell’intesa deve essere coordinata al principio della libertà
della persona che non può subire alcuna limitazione se non nel rispetto dei doveri coniugali e nel soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il matrimonio, tra l’altro, non deve sopprimere le libertà fondamentali in campo morale, religioso e politico.
Il comma II riconosce a ciascun coniuge un “potere disgiunto” nell’attuare l’indirizzo concordato. Si concede, in tal modo, sia all’uno che all’altro un margine di discrezionalità e, soprattutto, la possibilità di effettuare scelte autonome
e concrete, purché nell’ambito di quanto stabilito.
Nei rapporti con i terzi è legittima la pretesa di questi ultimi nei confronti di un coniuge per l’adempimento delle obbligazioni assunte dall’altro in base
a decisioni familiari prestabilite. A tal proposito, è fiorito un ampio dibattito in dottrina rispetto alla responsabilità solidale di entrambi ed alla natura del potere rappresentativo di ciascuno